Leggi di Bilancio 2026: Previdenza Complementare

In questa circolare Vi diamo nota delle novità impattanti in materia di previdenza complementare.

Legge di Bilancio 2026: le novità in materia di previdenza complementare

È stata pubblicata in GU la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 – 2028”.

In questa circolare Vi diamo nota delle novità impattanti in materia di previdenza complementare.

Il comma 201, art. 1 della Legge n. 199/2025 interviene sull’art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005, disponendo, a decorrere dal 1° luglio 2026:

  • l’innalzamento da euro 5.164,57 ad euro 5.300,00 del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro/committente a forme di previdenza complementare;

La nuova norma rimodula l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, incidendo direttamente sui criteri di individuazione dei datori di lavoro privati interessati dal predetto obbligo.

È, infatti, previsto che, con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, siano ricompresi nell’obbligo anche i datori che abbiano raggiunto o raggiungano la soglia dei cinquanta (50) dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.

Obbligo versamento fondo tesoreria INPS

La Legge di Bilancio 2026, con decorrenza dal 1° luglio 2026, modifica la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005 con riferimento al finanziamento dei fondi pensione (conferimento del TFR e versamento della contribuzione).

Dipendenti di prima assunzione

È prevista per i dipendenti di prima assunzione (ad eccezione dei lavoratori domestici) l’adesione automatica alla previdenza complementare:

  • verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali;

Qualora:

  • le stesse fossero più di una, viene scelta, salvo diverso accordo aziendale, quella a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
  • non vi fosse una forma pensionistica prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, l’intero importo del TFR è devoluto alla forma di previdenza complementare
    residuale, individuata attualmente nel Fondo COMETA;
  • con versamento dell’intero TFR, nonché della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi collettivi. Di fatto, la norma estende gli effetti del conferimento tacito o automatico (c.d. silenzio-assenso) alle forme di previdenza complementare, oltre che al TFR come già accadeva in passato, anche alla contribuzione da parte del datore di lavoro e del lavoratore secondo le modalità e le misure indicate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali;

Al lavoratore è espressamente riconosciuta la possibilità di rinunciare all’adesione automatica e di scegliere:

  • un’altra forma di previdenza complementare alla quale conferire il TFR maturando nella misura prevista dagli accordi collettivi (e l’eventuale contribuzione) ovvero
  • mantenere il TFR in azienda (regime ex art. 2120 c.c.)
La scelta deve avvenire entro 60 giorni dalla data di prima assunzione (in precedenti 6 mesi).

Dipendenti NON di prima assunzione

Dal 1° luglio 2026, contestualmente all’assunzione del lavoratore non di prima assunzione, il datore di lavoro deve:

  • fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
  • verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Qualora il lavoratore abbia in essere un’adesione a previdenza complementare, il datore deve fornire informativa.

  • sulla possibilità di indicare, entro 60 giorni dall’assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando dall’assunzione.
  • e che in mancanza di indicazioni entro il termine di 60 giorni si applica il principio dell’adesione automatica (versamento alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, dell’intero TFR maturando nonché della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dai predetti accordi collettivi).

Per tutto quanto sopra, rimaniamo in attesa delle circolari operative del Ministro del Lavoro.

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