Bonus Donne 2026

Bonus Donne 2026: prime istruzioni INPS

Con Circolare del 14 maggio 2026, n. 57, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative per beneficiare del “Bonus Donne 2026”.

Come si ricorderà, nella circolare n.2 di gennaio 2026, abbiamo anticipato che la Legge di Bilancio 2026 avrebbe introdotto un esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026.

In verità, il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina del “Bonus Donne” con il Decreto Lavoro 2026 DL 62/2026, abrogando le modifiche introdotte dalla Legge n. 26/2026 (c.d. Milleproroghe) all’articolo 22 del D.L. n. 60/2024 (Decreto Coesione) ed introducendo ex novo specifiche disposizioni per le assunzioni di Donne assunte a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026.

Le nuove regole introdotte modificano completamente l’assetto originario del beneficio, andando non solo a restringere la platea dei lavoratori interessati ma anche a circoscriverne la richiesta ai soli contratti sottoscritti ab origine a tempo indeterminato, rendendo, di fatto, la fruizione dell’incentivo molto limitata.

Il nuovo “Bonus Donne 2026” spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di Donne che, alla data dell’assunzione siano, alternativamente:
  • molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti)
  • molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ovverosia:
    • non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver
    • completato la formazione a tempo pieno (conseguimento istituto professionale/diploma o laurea triennale o magistrale) da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
    • essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
    • essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
    • appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;
  • svantaggiate, ossia prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o, in alternativa, appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla b) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014; oltre alle caratteristiche di cui al punto precedente, si aggiungono le seguenti condizioni:
    • abbia un’età compresa tra i 15 e 24 anni;
    • abbia superato i 50 anni di età.

Oltre ad aver cambiato l’assetto dei lavoratori interessati, il Legislatore ha rivisto anche i rapporti di lavoro incentivabili, riconoscendolo, di fatto, solo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ab origine e non sono più oggetto di incentivo le assunzioni a tempo determinato trasformate a tempo indeterminato.

Tipo contratto Esonero
Assunzione a tempo indeterminato con orario full time SI
Assunzione a tempo indeterminato con orario part time SI
Assunzione a tempo determinato (full o part time) NO
Trasformazione da tempo determinato a indeterminato NO
Assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se questa è resa verso l’utilizzatore a tempo determinato SI
Rapporto subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro ex Legge 3 aprile 2001, n. 142 SI
Assunzione con contratto intermittente, anche se a tempo indeterminato NO
Rapporto di lavoro domestico NO
Contratto di apprendistato (tutte le tipologie) NO
Prestazioni di lavoro occasionale ex articolo 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 NO

Ciò che rimane come dal testo originale sono la misura e la durata, come di seguito riportato:

Così l’esonero per i giovani
Giovani Importo Periodo assunzione Durata
Privi di impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti (c.d. “molto svantaggiati”) 500 euro/mese (650 euro/mese, per l’assunzione di giovani assunti presso una sede o unità produttiva sita nelle regioni della ZES) dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 24 mesi
Privi di impiego da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (c.d. “molto svantaggiati”) 500 euro/mese (650 euro/mese, per l’assunzione di giovani presso una sede o unità produttiva sita nelle regioni della ZES) dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 24 mesi
Appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (c.d. “svantaggiati”) 500 euro/mese (650 euro/mese, per l’assunzione di giovani presso una sede o unità produttiva sita nelle regioni della ZES) dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 12 mesi

In particolare, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ed i limiti di spesa appositamente stanziati, l’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e nel limite degli importi sopra indicati (zona ZES se residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e, dal 20 novembre 2025, Marche e Umbria).

La fruizione dell’esonero è subordinata alle condizioni generali disciplinati dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015:

  • DURC regolare
  • DURC INTERNO
  • l’assunzione del lavoratore deve determinare un incremento occupazionale netto, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti
  • l’esonero in trattazione NON è cumulabile con altri esoneri

Per accedere all’esonero e conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro, per il tramite degli intermediari, deve inoltrare domanda di ammissione telematica all’INPS, il quale verificherà tutti i requisiti richiesti, nonché la capienza delle risorse ivi destinate.

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La gestione degli incentivi all’assunzione richiede un’analisi attenta dei requisiti normativi per evitare sanzioni o revoche dei benefici.

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