Le novità per i datori di lavoro dal 1° Gennaio 2026
È stata pubblicata in GU la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 – 2028”.
Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 sono in vigore dal 1° gennaio 2026, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
Si riporta di seguito una breve ma dettagliata analisi delle numerose novità che interessano i datori di lavoro a decorrere dal periodo d’imposta 2026.
Esonero assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (c. 153-155)
La Legge di Bilancio 2026 introduce un esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026.
L’incentivo consiste nell’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per:
- l’assunzione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonchè per
- la trasformazione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Con apposito decreto interministeriale saranno disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei predetti limiti di spesa.
Per la piena operatività del predetto esonero si attendono, inoltre, le istruzioni operative dell’INPS.
Incentivo per il posticipo del pensionamento (c. 194)
- un incentivo per i lavoratori dipendenti che,
- pur avendo raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato c.d. Quota 103 (età anagrafica di almeno 62 anni ed anzianità contributiva di almeno 41 anni)
- decidevano di rimanere in servizio, rinunciando al pensionamento e ricevendo in busta paga l’importo dei contributi IVS a proprio carico.
Esonero contributivo per l'assunzione di madri lavoratrici (c. 210-213)
La Legge di Bilancio 2026 prevede il riconoscimento di un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne,
- madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni,
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
- per 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione);
- per 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato).
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Tale esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L’esonero in questione è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4, D.Lgs. n. 216/2023 (c.d. Maxi deduzione). I benefici sono riconosciuti entro determinati limiti di spesa.
Incentivi per la trasformazione dei contratti (c. 214-218)
- alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili, fermi restando il numero minimo di tre figli conviventi e il limite anagrafico per gli altri figli),
- è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale già stipulato, a patto che tale trasformazione/rimodulazione determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.
- nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione del contratto.
- resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
- L’esonero contributivo:
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4, D.Lgs. n. 216/2023
Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni (c. 219-220)
Congedi parentali
Il D.Lgs. n. 105/2022 ha rimodellato in maniera innovativa il congedo parentale, determinando un innalzamento a 12 anni dell’età del bambino/ingresso del minore entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono usufruire del congedo parentale.
La Legge di Bilancio 2026, modificando gli articoli 32, 33, 34 e 36, D.Lgs. n. 151/2001, estende ulteriormente l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti. In particolare, l’ampliamento concerne l’applicabilità del congedo parentale
- anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e
- in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al dodicesimo anno.
La modifica riguarda anche l’istituto del prolungamento del congedo parentale.
Congedi per malattia di figli minorenni
La Legge di Bilancio 2026 modifica altresì la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni, congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori.