Le nuove misure del Decreto Lavoro

Dal 05 maggio è in vigore il c.d. Decreto Lavoro, Decreto Legge n. 48/2023.​

Le nuove misure – alcune con decorrenza immediata, altre applicabili a partire dal 2024 – prevedono il rafforzamento delle regole di sicurezza del lavoro, nuovi incentivi per le assunzioni e la revisione delle regole di trasparenza dei contratti di lavoro.

Previste, inoltre, nuove causali per la stipula di contratti di lavoro a termine, l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023 solo per famiglie con figli a carico, la riduzione del cuneo fiscale e modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali in specifici settori.

Di seguito un sintetico elenco delle principali novità in materia di lavoro, nell’attesa della conversione in Legge del Decreto entro 60 giorni e delle relative circolari operative specifiche dagli istituti interessati.

Art. 14 - RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO

Vengono previste delle modifiche al D.Lgs 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro) che vadano a contrastare e ad attenuare il critico fenomeno degli infortuni sul lavoro.

In sintesi le modifiche interverranno su vari temi quali: la nomina del medico competente e gli obblighi dello stesso, l’estensione degli obblighi per lavoratori autonomi ed imprese familiari, le verifiche periodiche sulle attrezzature, gli obblighi di informazione, formazione ed addestramento.

Art. 24 - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.

Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria;
  2. in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
    b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

Art. 26 - SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE (D.Lgs. n. 104/2022)

Altra novità tanto attesa è quella che prevede delle semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito alle condizioni applicabili al contratto e al rapporto di lavoro dopo le modifiche apportate dal decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022).

In particolare, viene previsto che l’onere informativo relativo ad alcune informazioni può ritenersi adempiuto con l’indicazione del riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva, anche aziendale, ad esempio la durata del periodo di prova, la programmazione dell’orario normale di lavoro…

Art. 27 - ASSUNZIONE DI GIOVANI NEL SECONDO SEMESTRE 2023

Viene previsto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuano, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (no per i rapporti di lavoro domestico) di giovani che:
  1. alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  2. non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
  3. siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo previsto è cumulabile con quello previsto per gli under 30 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.

L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili ed è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.

Art. 39 - ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

In riferimento all’esonero contributivo spettante ai lavoratori dipendenti nella misura prevista dalla legge di Bilancio 2023, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità), il Decreto Lavoro innalza l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico dei lavoratori dipendenti

  • dal 2% al 6%, qualora la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro.
  • dal 3% al 7%, qualora la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Art. 40 - MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE / FRINGE BENFIT

In continuità con il 2022, ma limitato ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico, viene innalzato il limite di esenzione di beni e servizi da 258,23 a 3.000 euro per il solo anno 2023.

Nel nuovo limite di 3.000 euro per il 2023 rientrano anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

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