Decontribuzione lavoratrici madri

Esonero previdenziale a favore delle lavoratrici madri (anche in adozione o in affidamento)
LEGGE DI BILANCIO 2024: DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI MADRI: ISTRUZIONI INPS

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi da 180 – 182) ha introdotto un nuovo esonero previdenziale a favore delle lavoratrici con figli (anche in adozione o in affidamento), come di seguito riassunto:

Decontribuzione delle lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso domestico)

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Esonero del 100% della quota dei contributi IVS nel limite massimo annuo di 3.000 € riparametrato su base mensile = 250 € al mese

ESONERO A

Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024: a carico delle lavoratrici madri di 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo

ESONERO B

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026: a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo

L’esonero, quindi è applicato direttamente nella busta paga della dipendente, come minor versamento contributivo, nel limite di 250 € al mese; nello specifico, se dall’imponibile previdenziale  emergono contributi per € 100, il minor versamento contributivo sarà di € 100.

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Possono accedere all’esonero contributivo in esame le lavoratrici madri dipendenti da datori di lavoro, pubblici o privati, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Nello specifico, l’esonero

  1. spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi, come 9 anni e 364 giorni);
  2. spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi, come 17 anni e 364 giorni).

 

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L’agevolazione trova applicazione:

  • per tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, compresi casi di regime di part-time;
  • qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato.

 

Per quanto concerne la decorrenza, l’esonero spetta a decorrere

  • da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti (nascita del secondo o di ulteriore figlio) ed il rapporto di lavoro sia già in essere, o
  • dal mese di realizzazione dell’evento, per i casi in cui il presupposto legittimante si concretizzi in corso d’anno, nonché se il rapporto di lavoro decorre successivamente al 1^ gennaio 2024. In particolare:
    • se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
    • in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato;
  • dal mese di nascita, se la lavoratrice diventa madre del secondo figlio nel corso degli anni 2024-2026.

 

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Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma e, quindi, in particolare,

  • l’esonero A cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024;
  • l’esonero B cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026.

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In riferimento all’eventuale regime di cumulo, l’esonero IVS in esame è strutturalmente alternativo all’esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti 2024, in considerazione dell’entità della riduzione applicabile alle lavoratrici madri la cui applicazione, nel singolo mese di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice. Dunque, laddove nella singola mensilità ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambi gli esoneri contributivi, gli stessi devono considerarsi tra loro alternativi.

Ad esempio,
Imponibile previdenziale pari ad € 1.500,00 x 9,19% = contributi INPS € 137,85, per cui l’esonero mamme in esame esaurisce l’ulteriore quota di esonero 6 o 7%, che quindi non potrà essere applicato.

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Al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, e permettere conseguentemente ai datori di lavoro di esporre nelle denunce retributive all’INPS l’esonero spettante, le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato devono comunicare al loro datore di lavoro il numero dei figli (se almeno 2) ed i relativi codici fiscali. Infatti, la compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli, consente all’Istituto di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero.

Per le lavoratrici madri in forza e con i requisiti legittimanti al 1^ gennaio 2024, l’esonero in esame verrà applicato dal mese di febbraio 2024 e nel mese di marzo si recupererà l’arretrato di gennaio 2024.

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