Decreto Coesione; misure volte alla promozione dell’occupazione

Il Decreto Coesione n. 60/2024 pubblicato in GU il 30 aprile scorso, contiene una serie di misure volte alla promozione dell’occupazione;

Per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, di lavoratori (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) che:

  • alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto i 35 anni.
  • Non sono MAI stati occupati a tempo indeterminato.

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È possibile fruire dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite mensile di:

  • 650 euro per lavoratori occupati in sedi/unità produttive site nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
  • 500 euro per i lavoratori occupati nelle restanti Regioni.

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L’esonero:

  • è garantito per un periodo massimo di 24 mesi,
  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato,
  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

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Rientrano fra i rapporti di lavoro agevolabili, anche quelli instaurati con lavoratori che risultino essere già stati assunti in precedenza, per effetto di:

  • contratti di apprendistato non proseguiti come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • contratti a tempo indeterminato per i quali il datore precedente abbia parzialmente beneficiato dell’esonero in trattazione. In quest’ultima ipotesi il lavoratore è portatore del beneficio contributivo per il periodo residuo fino al compimento dei 24 mesi.

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Poiché l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, Vi daremo notizia appena sarà concessa.

È necessario che:

  • siano rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi,
  • non si sia provveduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
  • non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. In caso contrario, l’esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

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Ai datori di lavoro privati che assumono:

  • dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025,
  • a tempo indeterminato,
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito
    • da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, e nelle aree, individuate annualmente, con professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna,
    • da almeno 24 mesi, ovunque residenti,

è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice (con esclusione dei premi e contributi INAIL).

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L’esonero:

  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato,
  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, il cui calcolato sarà accuratamente valutato dallo Studio.

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

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