Cos’è la retribuzione

La retribuzione è il corrispettivo che spetta al lavoratore per l'attività lavorativa svolta. È la principale obbligazione in capo al datore di lavoro.

La retribuzione si configura come la controprestazione fondamentale a cui è obbligato il datore di lavoro nei confronti del lavoratore quale ricompensa dell’attività prestata. Essa deve essere proporzionata al lavoro svolto e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, così come sancito dall’art. 36 della Costituzione.

Nell’ordinamento giuridico non è presente una definizione unitaria di retribuzione ma la stessa deve essere valutata in relazione alla diversa disciplina legale, contrattuale, fiscale o contributiva. Analogamente, non esiste un principio di omnicomprensività.

Gli elementi giuridici che caratterizzano la retribuzione sono:
  • l’obbligatorietà, ossia costituisce un diritto del lavoratore,
  • la continuità, nel senso che è corrisposta costantemente a fronte della prestazione lavorativa e
  • la determinatezza o determinabilità, ossia devono essere identificati i parametri per la sua quantificazione.

La retribuzione minima fissata dai contratti collettivi gode della presunzione del rispetto dei principi costituzionali della proporzionalità e sufficienza. In assenza di norme collettive applicabili, la retribuzione è determinata con accordo individuale.

Il lavoratore può essere remunerato calcolando il suo corrispettivo in ragione del tempo di lavoro (retribuzione a tempo), in funzione del risultato prodotto (retribuzione a cottimo), mediante forme di compartecipazione (provvigioni, partecipazione agli utili o ai prodotti dell’impresa) oppure con prestazioni in natura (cosiddetti fringe benefit).

Oltre al trattamento minimo fissato dai contratti collettivi, la retribuzione mensile può essere composta da elementi aggiuntivi contrattati individualmente e da altre indennità o maggiorazioni connesse alle particolari caratteristiche della prestazione svolta o alle peculiari condizioni di lavoro. Ulteriori elementi retributivi hanno una maturazione plurimensile e sono erogati con cadenza annuale.

La retribuzione comprende elementi fissati dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dall’accordo tra le parti nonché compensi erogati unilateralmente dal datore di lavoro. Tale composizione tende a rispondere alle caratteristiche della prestazione svolta, alla dinamica retributiva di settore e alle particolari condizioni di lavoro. Vediamo di seguito gli elementi della retribuzione:

a. Trattamento minimo contrattuale
Il trattamento minimo fissato dai contratti collettivi comprende generalmente:

  • paga base,
  • ex indennità di contingenza
  • somme a titolo di scatti d’anzianità

 

b. Elementi retributivi mensili aggiuntivi:

  • La contrattazione collettiva può stabilire elementi retributivi mensili aggiuntivi connessi all’appartenenza dei lavoratori a gruppi o livelli specifici (superminimi collettivi) oppure in relazione al territorio in cui opera l’impresa.
  • Lo stesso lavoratore può contrattare con il datore di lavoro una retribuzione maggiore del minimo in considerazione delle sue qualità ovvero del suo potere contrattuale (superminimi individuali). Se tali valori sono riconosciuti al dipendente con la clausola espressa di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, possono essere assorbiti.

 

c. Elementi retributivi ultramensili/periodici
La retribuzione dei lavoratori si compone anche di elementi la cui maturazione avviene su base annua e, pertanto, presentano un’erogazione con periodicità ultramensile. Si tratta della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive nonché dei premi di produttività – contrattati a livello aziendale – di entità variabile in quanto calcolati sulla base di specifici indicatori. Rientrano in tale categoria anche le una tantum corrisposte a copertura del periodo di carenza contrattuale, ossia quel periodo nel quale il ccnl è scaduto ed è in attesa del rinnovo.

IL SUPERMINIMO

Le aziende, in fase di assunzione di un nuovo dipendente o durante lo svolgimento del rapporto di lavoro possono concordare, nella definizione del pacchetto retributivo, l’inserimento di un importo ulteriore al fine di raggiungere un valore lordo concordato di stipendio. Di solito, si utilizza come elemento aggiuntivo ai minimi contrattuali la voce “superminimo”, che può essere assorbibile o non assorbibile in caso di futuri rinnovi delle tabelle salariali previste dal corrispondente CCNL, così come può essere previsto a livello individuale o collettivo.

Il superminimo rappresenta una somma concordata tra le parti o all’atto dell’assunzione o in qualsiasi momento di svolgimento del rapporto di lavoro, che si aggiunge alle retribuzioni minime previste dalle tabelle salariali del CCNL applicate al rapporto di lavoro, al fine di raggiungere una determinata retribuzione lorda concordata.
In genere, viene utilizzato per valorizzare la performance e le competenze del lavoratore.

Il superminimo può essere:

  • assorbibile, a seguito di futuri aumenti di livello o contrattuali
  • non assorbibile, estraneo a qualsiasi variazione di importo, anche detto “individuale” o ad personam.

Il superminimo individuale è assorbibile in caso di futuri rinnovi contrattuali o di passaggio di livello, qualora all’atto del riconoscimento sia stata specificata la sua assorbibilità.
È sempre consigliabile in sede di riconoscimento precisare al verificarsi di quali ipotesi il datore di lavoro può, legittimamente ma soprattutto in via unilaterale, assorbire l’importo dell’aumento contrattuale o da passaggio di livello.
In tali casi, l’assorbimento è ammesso per l’ammontare degli aumenti della retribuzione prevista dal CCNL.
In particolare, l’assorbimento non trova applicazione nei seguenti casi:

  1. se le parti del rapporto di lavoro hanno stabilito che il superminimo non è assorbibile.
    Ciò può risultare:

    a.
    dalla clausola del contratto individuale che preveda la natura non “assorbibile” del superminimo;
    b. da un comportamento concludente del datore di lavoro che – nonostante la mancanza di una espressa previsione – abbia in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali collettivi sempre adottato la regola del cumulo e non dell’assorbimento;

  2. se la stessa contrattazione collettiva stabilisce che l’aumento retributivo non assorbe i superminimi individuali goduti dai lavoratori;

  3. se le parti del rapporto di lavoro hanno attribuito al superminimo la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente. In tal caso, il superminimo non è un generico miglioramento della posizione retributiva del lavoratore, ma ha un titolo o motivo specifico, e quindi diventa un elemento intoccabile della retribuzione.

Compila il modulo per ricevere maggiori informazioni. I nostri Consulenti del Lavoro risponderanno il prima possibile

In questo articolo
In questo articolo
Potrebbe interessarti anche
legge_bilancio_2024

Legge di bilancio 2024

Legge di bilancio 2024 Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta (i commi indicati come riferimento

Leggi tutto →
error: Content is protected !!