Bonus Giovani

Il Decreto Coesione, DL n. 60 del 7 maggio 2024, ha introdotto un nuovo esonero contributivo al fine di favorire l’occupazione giovanile stabile nel settore privato.

Bonus Giovani: al via le domande dal 16 maggio

Il Decreto Coesione, DL n. 60 del 7 maggio 2024, ha introdotto un nuovo esonero contributivo al fine di favorire l’occupazione giovanile stabile nel settore privato e con Decreto Interministeriale 11 aprile 2025, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, sono state definite le modalità attuative di tale agevolazione.

Ora, al fine di rendere pienamente operativo il “Bonus Giovani”, l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 90 del 12 maggio 2025, con la quale ha riepilogato il campo di applicazione e le caratteristiche dell’esonero contributivo ed ha fornito le istruzioni operative, di seguito sintetizzate, per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

Di seguito una breve disamina dell’esonero.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato e/o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti under 35 operate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Lo sgravio è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi in misura pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L‘esonero spetta per l’assunzione dei soggetti che, alla data dell’evento incentivato, contestualmente:
  • non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età
  • non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo (portabilità dell’esonero).
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Per accedere agli incentivi per l’assunzione, i datori di lavoro devono soddisfare una serie di requisiti generali:
  • rispettare le normative relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.;
  • l’assunzione deve essere conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2015 e alle normative sui diritti sindacali e sociali;
  • possedere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  • rispetto delle normative sui contratti di lavoro e degli obblighi di legge o contrattuali.
Inoltre, l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza per la riassunzione di lavoratori licenziati.
La disciplina dettata dal decreto Coesione prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o anche di un altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La domanda da inoltrare all’INPS per via telematica deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa;
  • dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
  • tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  • retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  • indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

L’istanza deve essere presentata prima dell’assunzione: verificata la disponibilità delle risorse l’INPS assegna al datore di lavoro un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione incentivata.

L’art. 4 comma 4 specifica che le domande di fruizione dell’esonero rispetto alle assunzioni o trasformazioni effettuate su tutto il territorio nazionale, sono trasmesse all’INPS che procede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura.
SOGGETTI INCENTIVATI Coloro che non hanno ancora compiuto il 35^ anno di età
TIPOLOGIA CONTRATTI INCENTIVATI
  • Tempo indeterminato
  • Trasformazioni di contratti a tempo determinato in indeterminato
TETTO MASSIMO DELL’ESONERO 500 euro mensili = 6.000 euro annui
CUMULABILITÁ No
PROCEDURA Istanza all’INPS
DECORRENZA ASSUNZIONE Entro 10 giorni dall’accoglimento dell’istanza INPS
DECORRENZA INCENTIVO
  • dal 1.09.2024 per i rapporti di lavoro in essere al 16.05.2025
  • dall’assunzione dopo istanza e accoglimento dell’INPS
DURATA ESONERO 24 mesi
REVOCA In caso di licenziamento entro 6 mesi, anche di un lavoratore con la stessa qualifica
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