Limite di esenzione per i fringe benefits ai dipendenti con figli

Facendo seguito alla previsione, introdotta dall’art. 40 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), che innalza, per il 2023, a euro 3.000 annui la soglia di esenzione per i fringe benefits, incluse le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, erogati ai dipendenti con figli a carico, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 contenente importanti chiarimenti in materia.

I fringe benefit possono essere definiti come “compensi in natura” perché appunto non vengono erogati sotto forma di denaro, ma concessi sotto forma di beni e servizi dal datore di lavoro ai dipendenti.

Si tratta di:

  • beni e servizi già soggetti al limite di esenzione fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR, quali, a titolo di esempio:
    • i buoni acquisto;
    • i buoni carburante;
    • i cesti natalizi;
    • i premi per assicurazioni extra-professionali;
    • il cellulare ad uso privato;
    • i generi in natura prodotti dall’azienda, ecc.;
  • SOLO per il 2023, somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Di assoluto rilievo risultano essere le indicazioni dell’Agenzia circa l’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato.
In particolare, il limite di esenzione di euro 3.000 è riconosciuto:

  • non solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente ma anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • in misura intera, pertanto senza riproporzionamento, a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

A tal fine, si considerano figli fiscalmente a carico, i figli di età:

  • non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00;
  • superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

 

L’Agenzia ricorda che, fermo restando il rispetto dei predetti criteri reddituali, i figli si considerano fiscalmente a carico indipendentemente dalla fruizione per gli stessi delle detrazioni che, dal periodo d’imposta 2022, sono limitate ai figli di età pari o superiore a ventuno anni.

Figlio fiscalmente a carico

La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno; pertanto trattandosi di agevolazione spettante per il solo anno 2023, la verifica riguardo il superamento o meno della soglia di esenzione deve essere effettuata al 31 dicembre 2023; doppia soglia di esenzione in vigore per il periodo d’imposta 2023.

L’Agenzia conferma che:

Per i lavoratori dipendenti che non hanno figli fiscalmente a carico, continua a trovare applicazione la disciplina generale fissata che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per i beni e servizi ricevuti dal datore di lavoro, se di valore non eccedente la soglia annua di euro 258,23, senza la possibilità di includere le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

I fringe benefits, intesi come beni e servizi nonché, per il 2023, le somme per il pagamento delle utenze domestiche in relazione ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

A livello operativo

per espressa previsione del comma 3 dell’art. 40, l’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

L’Agenzia delle Entrate ritiene, non essendone prevista una specifica da parte della norma, possa essere sufficiente una “mera dichiarazione”, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, da effettuarsi “secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore”.

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In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

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