Incentivi 2023: Under 36 e donne svantaggiate

Incentivi 2023: Under 36 e Donne Svantaggiate

A seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea, l’INPS, con le Circolari n. 57 del 22 giugno 2023 e n. 58 del 23 giugno 2023, fornisce le istruzioni operative relative rispettivamente all’esonero Under 36 e all’esonero Donne Svantaggiate.

INCENTIVO UNDER 36:
2022 & 2023

L’autorizzazione da parte della Commissione europea è duplice, in quanto valevole per:

LEGGE DI BILANCIO 2021

L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2° semestre 2022, pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (limite mensile 500,00 euro);

LEGGE DI BILANCIO 2023

L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per le assunzioni effettuate nell’anno 2023, pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (limite mensile 666,66 euro).

Entrambi gli incentivi

  • spettano per una durata di trentasei (36) mesi,
  • sono riconosciuti per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato,
  • sono riconosciuti ai soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età (35 anni e 364 giorni), e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Si precisa che l’assunzione può essere effettuata sia a tempo pieno sia a tempo parziale (in questo caso l’incentivo sarà riproporzionato) e che il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

L’INPS nella circolare n. 57/2023 precisa che il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto

  • dei principi generali indicati nell’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015 (assunzioni che non costituiscono attuazione di un obbligo preesistente, che non violano il diritto di precedenza….)
  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  • dei presupposti specificamente previsti dall’esonero di cui Legge di Bilancio 2021, in quanto richiamato dall’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2023.

Si ricorda inoltre che i datori di lavoro non devono

  • avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

L’esonero contributivo Under 36 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023).

Riassumendo, in riferimento alla durata e all’importo, l’incentivo “Under 36” è fruibile come di seguito esposto:

Dal punto di vista operativo, in riferimento alle assunzioni

  • effettuate nel 2^ semestre 2022
  • ed effettuate nel 2023 fino al 30.06

per le quali avete il diritto agli arretrati del relativo incentivo, il recupero degli arretrati dell’incentivo può essere effettuato esclusivamente nei mesi di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

INCENTIVO DONNE SVANTAGGIATE

Parimenti al precedente incentivo trattato, l’autorizzazione da parte della Commissione europea è duplice, in quanto valevole per:
  • L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2° semestre 2022, pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (limite mensile 500,00 euro);
  • L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per le assunzioni effettuate nell’anno 2023 è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (limite mensile 666,66 euro).

Entrambi gli incentivi spettano con riferimento alle assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate secondo quanto dettato dalla L. 92/2012, ossia quelle donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

  • donne di qualsiasi età

    • ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
    • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

Pertanto, se si intende richiedere il beneficio

  • per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;
  • per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

 

Inoltre, la condizione di “prive di impiego regolarmente retribuito” è soddisfatta da quelle donne

  • residenti in regioni cosiddette svantaggiate, che nel periodo di 6 mesi antecedente alla data di assunzione, ovvero
  • ovunque residenti, che nel periodo di 24 mesi antecedente alla data di assunzione, non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale (fino a 8.174 euro se remunerazione da collaborazione coordinata e continuativa, fino a 5.500 euro se remunerazione da lavoro autonomo).
Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni in trattazione, è necessario altresì rispettare la realizzazione dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Riepilogando, in riferimento alla durata e all’importo, l’incentivo “donne svantaggiate” è fruibile come di seguito esposto:

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