Ferie dei dipendenti: chi le decide e come vanno fruite

Chi decide le ferie? Quante ne spettano? Quando vanno fruite? Quelle non godute possono essere monetizzate? Cosa fare in caso di malattia? Vediamolo insieme!

Le ferie dei lavoratori dipendenti sono un diritto tutelato dalla legge: sono fondamentali per preservare loro l’equilibrio psicofisico e il benessere mentale, fisico e sociale. Perciò sono un aspetto che l’azienda deve organizzare e gestire per assicurare la salute dei lavoratori e il buon svolgimento dell’attività aziendale.

In questo articolo trattiamo alcuni aspetti relativi alla gestione delle ferie: chi le decide, quante ne spettano e quando vanno fruite, come maturano, se è possibile monetizzare le ferie non godute e cosa fare in caso di malattia durante le ferie.

Le ferie sono un diritto dei lavoratori

Le ferie sono giornate di astensione dal lavoro in cui il lavoratore non presta attività lavorativa pur percependo la retribuzione. Sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, sancito nell’art. 26 della Costituzione che recita “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Il diritto alle ferie si applica a tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia la qualifica, la mansione o il tipo di contratto. Mira a soddisfare le esigenze di recupero psicofisico del lavoratore, consentendogli di partecipare attivamente alle sue relazioni familiari e sociali e tutelando il suo diritto alla salute.

La normativa di riferimento è l’art. 2109 del Codice civile e l’art. 10 del Decreto Legislativo n.66/2003 (Legge sull’orario di lavoro).

Chi decide le ferie dei dipendenti: il datore di lavoro o il lavoratore?

Posto che il lavoratore deve fruire obbligatoriamente delle ferie, chi decide i periodi e i giorni di assenza?

Secondo quanto afferma l’articolo 2109 del Codice Civile, è il datore di lavoro che determina il periodo di ferie. L’articolo afferma infatti che le ferie devono essere godute “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.

Il datore di lavoro, pertanto, non può fissare ferie in modo arbitrario, ma deve essere in grado di mediare tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore. Deve infatti:

  • Tenere conto degli interessi del lavoratore;
  • Comunicare con sufficiente preavviso il periodo stabilito per il godimento delle ferie;
  • Rispettare il principio per cui le ferie devono essere godute entro l’anno di maturazione.

La durata e il periodo di ferie di norma sono stabilite tramite la predisposizione di un piano ferie approvato dal datore di lavoro.

Successivamente, il datore di lavoro può modificare il periodo di ferie dei dipendenti solo sulla base di esigenze aziendali. Le modifiche devono essere comunicate con preavviso e prima dell’inizio del periodo di ferie.

Ferie dei dipendenti: quante ne spettano e quando vanno fruite?

Il Decreto Legislativo n.66/2003 definisce che l’effettivo numero di giorni di ferie concessi ai lavoratori è stabilito dai contratti collettivi applicati in azienda (CCNL).

In ogni caso, al lavoratore dipendente deve essere garantito un periodo annuale di ferie retribuite (al 100% del salario giornaliero) non inferiore a 4 settimane. Tuttavia i contratti collettivi possono predisporre un periodo annuale di ferie più ampio.

Come avviene la fruizione delle ferie

La normativa prevede che i lavoratori dipendenti debbano fruire di:

  • Almeno 2 settimane di ferie nell’anno di maturazione, da fruire anche in modo consecutivo;
  • Altre 2 settimane di ferie entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Facciamo un esempio: un lavoratore che nel 2022 matura 4 settimane di ferie ne deve consumare 2 entro dicembre 2022 e 2 settimane non oltre il 30 giugno del 2024.

Il lavoratore potrebbe avere giorni di ferie in più oltre le 4 settimane, poiché previsti dai contratti collettivi. Queste ferie aggiuntive possono essere frazionate e godute entro il termine stabilito dal CCNL oppure monetizzate.

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Come funziona la maturazione delle ferie?

La maturazione delle ferie inizia al momento dell’assunzione e termina alla conclusione del rapporto di lavoro. Per legge il periodo di riferimento è di 12 mesi e coincide con l’anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il numero di ferie dipende dai periodi lavorati dal dipendente. Generalmente un mese di lavoro dà diritto a 1/12 del monte ore annuo di ferie. Di norma le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero.

I vari CCNL possono però prevedere la maturazione delle ferie in giornate (di calendario o giorni lavorativi) e in ore.

Per calcolare quante ferie maturano in un mese, la formula è la seguente:

[(Giorni/ore di ferie annuali spettanti previsti da legge e CCNL / 12) * n° mesi di servizio] = n° giorni/ore di ferie spettanti in base ai mesi di lavoro.

Al dato ottenuto si devono sommare le eventuali ferie maturate negli anni precedenti e non ancora godute.

Inoltre le ferie maturano regolarmente durante le assenze retribuite, quali ad esempio:

  • Maternità obbligata;
  • Malattia;
  • Infortunio sul lavoro;
  • Congedo matrimoniale;
  • Partecipazione ai seggi elettorali;
  • Altri permessi retribuiti.

Invece, la maturazione delle ferie viene sospesa mentre il lavoratore è assente per:

  • Congedo parentale (maternità facoltativa);
  • Malattia dei figli;
  • Svolgimento di funzioni pubbliche o cariche sindacali;
  • Permessi e aspettative non retribuiti.

Divieto di monetizzazione delle ferie non godute

Se un dipendente, per sua volontà o per altre motivazioni, non gode delle ferie entro i limiti prescritti, le stesse possono essere trasformate in compenso economico?

L’art. 10 del D. Lgs. 66/2003 afferma che: “Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.

Dunque:

  • Il datore di lavoro non può pagare le ferie non godute (divieto di monetizzazione)
  • Il divieto si applica solo alle ferie obbligatorie (quindi alle 4 settimane obbligatorie per legge)

Tuttavia in caso di chiusura del rapporto di lavoro (per dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, scadenza del contratto) il lavoratore ha diritto al pagamento delle ferie non godute.

Le sanzioni per ferie non godute

La fruizione delle ferie deve avvenire nei limiti definiti dalla legge. Se questo non accade, il datore di lavoro incorrerà in sanzioni amministrative in base al numero di dipendenti che non hanno esaurito le ferie.

L’articolo 7 della Legge 183/2010 stabilisce le sanzioni:

  • Da 100 a 600 euro per ogni lavoratore;
  • Da 400 a 1500 euro con violazioni per oltre 5 lavoratori o 2 annualità;
  • Da 800 a 4.500 euro con violazioni per oltre 10 lavoratori o durate almeno 4 anni.

Malattia e ferie: cosa succede

Cosa succede nel caso in cui il periodo di ferie del lavoratore venga interrotto dalla malattia?

È necessario distinguere due casi:

  • Se la malattia insorge prima dell’inizio delle ferie il lavoratore può sospenderle. Dunque la malattia decorre senza incidere sulle ferie, che saranno poi godute in un momento successivo.
  • Se la malattia sopraggiunge quando il lavoratore è già in ferie, il godimento delle ferie viene sospeso e rinviato a dopo la guarigione, a condizione che:
    • La malattia sia tempestivamente comunicata;
    • Lo stato di malattia non consenta il recupero psicofisico e dunque rappresenti un impedimento per l’effettivo riposo e il pieno godimento delle ferie;
    • Ci sia un accordo con l’azienda.

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