I contratti di lavoro a chiamata, o intermittente, permettono ai datori di lavoro di poter usufruire della prestazione lavorativa di lavoratori in modo non continuativo, a intervalli di tempo e a seconda delle esigenze aziendali.
In questo articolo vediamo cosa è il lavoro a chiamata, quando può essere stipulato e quali sono gli obblighi del datore di lavoro, anche in merito a retribuzione, pensione e TFR.
Che cos’è il lavoro a chiamata o intermittente
Il contratto di lavoro a chiamata è conosciuto anche come lavoro intermittente. È un contratto di lavoro subordinato e flessibile: il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa con cadenza discontinua nel tempo.
Il lavoro a chiamata è stato introdotto nel 2003 con la Legge Biagi, d.lgs. n.276/2003; attualmente è disciplinato in maniera organica dagli articoli da 13 a 18 del d. lgs 81/2015.
Il contratto intermittente può essere:
- Oggettivo: previsto per le lavorazioni individuate dal Ministero del Lavoro, oppure per le causali del contratto collettivo, applicato dal datore di lavoro;
- Soggettivo: concluso con soggetti con meno di 24 anni o con più di 55 anni di età.
Sono previste due forme di contratto di lavoro a chiamata:
- Con obbligo di disponibilità: il lavoratore è obbligato a restare disposizione per svolgere la prestazione lavorativa quando il datore lo richiede. In tal caso è riconosciuta al lavoratore una indennità mensile di disponibilità determinata dai contratti collettivi.
- Senza obbligo di disponibilità: il lavoratore è libero di rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività. Avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore di lavoro effettivamente prestate.
Quando si usano i contratti di lavoro a chiamata
I contratti a chiamata vengono spesso usati in settori che richiedono lavoratori in particolari periodi (come il settore dello spettacolo o del turismo) e per prestazioni lavorative a carattere discontinuo (come fattorini, camerieri, receptionist).
Quali sono i soggetti interessati
Il contratto a chiamata o intermittente può essere stipulato con lavoratori che siano in possesso di determinati requisiti:
- Lavoratori con meno di 24 anni di età, a patto che le prestazioni di lavoro vengano poste in essere entro i 12 mesi del venticinquesimo anno di età della persona coinvolta;
- Lavoratori con più di 55 anni.
I lavoratori in fascia di età compresa tra 24 e 55 anni possono essere assunti a chiamata solo per determinate mansioni a carattere discontinuo, previste da contratti collettivi o dal Regio Decreto n.2657 del 1923.
Quando non si possono stipulare contratti a chiamata
Il contratto a chiamata non può essere stipulato nei seguenti casi:
- Per sostituire i lavoratori in sciopero;
- Se l’azienda nei 6 mesi precedenti ha effettuato licenziamenti collettivi, sospensioni o riduzione di orari per cassa integrazione per lavoratori che dovrebbero essere sostituiti dai lavoratori a chiamata;
- Se l’azienda o il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro (Dlgs 81/2008).
Come funzionano i contratti di lavoro a chiamata
Nei contratti di lavoro a chiamata, il dipendente non ha un orario prestabilito per la prestazione lavorativa. È il datore di lavoro a “chiamare” il collaboratore quando ne ha la necessità.
La chiamata deve avvenire con anticipo per consentire al dipendente di organizzarsi (preavviso). La durata del preavviso è determinata dalle parti e non può essere inferiore a un giorno.
Una volta ricevuta la chiamata del datore di lavoro, il dipendente può accettare o rifiutare, a meno che non abbia garantito la propria disponibilità (contratto di lavoro con obbligo di disponibilità).
Il dipendente riceve un compenso solo per le ore effettivamente lavorate. Nel caso in cui abbia garantito la propria disponibilità, ha diritto ad un’ulteriore indennità derivante dalla disponibilità.
Qual è la durata del contratto di lavoro intermittente
Un contratto di lavoro a chiamata ha una durata massima, per un lavoratore che svolge la prestazione presso lo stesso datore di lavoro, di 400 giornate complessive nell’arco dei 3 anni solari (ad eccezione dei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo).
Se il rapporto di lavoro dovesse superare tale periodo, il contratto si trasforma in automatico in un contratto a tempo indeterminato full time.
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Quali sono gli obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto per legge a dare:
- Comunicazione preventiva al lavoratore prima di ogni chiamata, tramite modalità telematica;
- Comunicazione amministrativa all’Ispettorato Nazionale del Lavoro prima dello svolgimento della prestazione lavorativa o di più prestazioni di durata non superiore ai 30 giorni, se preventivamente pianificate in sede contrattuale.
Contratti a chiamata: retribuzione, pensione, TFR, indennità
La retribuzione di un contratto a chiamata deve essere la stessa di quella di un lavoratore di pari livello e con le stesse mansioni ma con contratti di lavoro differenti.
TFR e contributi pensionistici devono essere proporzionali alle ore di lavoro effettuate.
L’indennità di disponibilità
L’indennità di disponibilità è il compenso che il lavoratore percepisce mensilmente nei periodi in cui è in attesa della chiamata di lavoro.
Il lavoratore riceve l’indennità se ha stipulato il contratto a chiamata con obbligo di disponibilità: deve quindi essere sempre reperibile e accettare la chiamata.
Rifiutare la chiamata senza un valido motivo porta alla risoluzione del contratto e la restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo al rifiuto.
Nel contratto deve essere indicata la misura dell’indennità stabilita dai contratti collettivi, che in ogni caso non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.
Contratti a chiamata: dimissioni e licenziamento
Le modalità che regolano le dimissioni in un contratto a chiamata sono le stesse di un contratto a tempo determinato o indeterminato.
- Tempo determinato. La durata, stabilita nel contratto, non è in alcun modo derogabile.
- Tempo indeterminato. Il lavoratore può dare le proprie dimissioni in qualsiasi momento rispettando il tempo di preavviso previsto nel contratto (tranne in caso di dimissioni per giusta causa).
Per quanto riguarda il licenziamento, il lavoratore può essere licenziato immediatamente per giusta causa e con preavviso senza giusta causa.
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