Assunzione a tempo determinato: tutto quel che c’è da sapere

Scopri il contratto a tempo determinato: cosa prevede, quali sono le limitazioni, la durata, le condizioni per proroga, rinnovo e licenziamento, e altro ancora.

L’assunzione a tempo determinato prevede un rapporto di lavoro subordinato destinato a cessare alla data di una scadenza predefinita.

Negli anni il contratto a tempo determinato ha subito numerose modifiche normative. In quest’articolo presentiamo una guida esaustiva sui principali temi relativi al lavoro a tempo determinato per le aziende che vogliono assumere lavoratori nel 2022.

Parliamo di cosa prevede il contratto, quali sono le limitazioni vigenti, qual è la durata, quali sono le condizioni per la proroga e il rinnovo, quali le possibilità di licenziamento e dimissioni.

Cos’è il contratto di lavoro a tempo determinato

Il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto di lavoro che definisce un rapporto di lavoro dipendente o subordinato in cui il lavoratore è assunto per un periodo di tempo definito. Dunque ha una data di inizio prestabilita e una data di fine del rapporto di lavoro.

Questo contratto è disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articoli 19-29), conosciuto anche come Jobs Act. Il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2018, n. 96), il Decreto Dignità, ha apportato poi alcune modifiche.

Il datore di lavoro deve redigere il contratto di lavoro a tempo determinato in forma scritta e deve indicare obbligatoriamente la data di termine del contratto, a pena di decadenza della stessa clausola di termine. In tal caso, il contratto sarà considerato a tempo indeterminato. Il contratto deve essere firmato primo dell’inizio del rapporto di lavoro.

Assunzione a tempo determinato: quali sono le limitazioni?

Secondo la disposizioni normative ci sono dei casi in cui non è possibile assumere un lavoratore con un contratto a tempo determinato. Questi casi sono:

  • per sostituire lavoratori in sciopero
  • presso unità produttive in cui, nei 6 mesi precedenti, si sono verificati licenziamenti collettivi di lavoratori con le stesse mansioni proposte nel contratto di lavoro a tempo determinato
  • presso unità produttive interessate da una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni per lavoratori con le stesse mansioni previste nel contratto a tempo determinato
  • da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi richiesta dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

Sono previsti inoltre dei limiti quantitativi per l’assunzione dei lavoratori a tempo determinato: possono essere assunti lavoratori a tempo determinato fino al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa per ogni lavoratore in eccesso.

Va indicata la causale del contratto?

Per la redazione del contratto a tempo determinato non esiste l’obbligo per l’azienda di indicare la causale, se il contratto ha una durata massima di 12 mesi.

Il Decreto Dignità ha introdotto l’obbligo di indicare una specifica motivazione solo al fine del superamento della durata del contratto, potendo così portare il contratto da 12 mesi a un massimo di 24 mesi, oppure in caso di rinnovo. Per rinnovo si indica una successiva assunzione a tempo determinato avvenuta dopo il primo rapporto di lavoro a termine.

In questi ultimi due casi, se non viene indicata la causale, il contratto si trasforma in rapporto a tempo indeterminato.

Quanto dura il contratto a tempo determinato?

Il contratto a tempo determinato ha una durata di massimo 12 mesi, così come previsto dal D.LGS. 81/2015.

La durata può essere estesa fino a 24 mesi in caso di:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

 

Se viene stipulato un contratto di durata superiore ai 12 mesi senza queste condizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

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Proroga e rinnovo del contratto a tempo determinato

Il contratto può essere rinnovato solo in caso di:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

 

Il termine finale del contratto può essere prorogato per un massimo di 4 volte, se il contratto iniziale ha una durata inferiore a 24 mesi e con il consenso del lavoratore. Se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Il secondo contratto viene considerato a tempo indeterminato se il lavoratore viene riassunto con contratto a termine entro:

  • 10 giorni dalla scadenza, se il primo contratto è inferiore a 6 mesi.
  • 20 giorni dalla scadenza, se il primo contratto è superiore a 6 mesi.

Assunzione a tempo determinato: cosa succede in caso di prosecuzione

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 % fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Se il rapporto prosegue oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi o oltre il 50° giorno negli altri casi, si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini.

Diritto di precedenza nelle assunzioni

Il lavoratore che ha lavorato per un periodo superiore a 6 mesi con uno o più contratti a tempo determinato ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi 12 mesi, in riferimento alle mansioni già svolte.

Lavoratori stagionali o lavoratrici in congedo di maternità hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore e per le stesse mansioni.

La volontà di usufruire del diritto di precedenza deve essere comunicata dal lavoratore per iscritto:

  • entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto a tempo determinato
  • entro 3 mesi in caso di attività stagionale.

 

Il diritto di precedenza si estingue dopo un anno dalla cessazione del rapporto.

Orario di lavoro e compenso per il contratto a tempo determinato

Il contratto di lavoro  a tempo determinato può essere a tempo pieno o a tempo parziale.

Il compenso spettante al lavoratore è individuato sulla base del CCNL applicato, in base alla quantità di lavoro effettivamente svolto. Il trattamento economico e normativo deve essere pari a quello dei lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello e in proporzione al lavoro effettivamente prestato.

Licenziamenti e dimissioni

Nel contratto di lavoro a tempo determinato il rapporto di lavoro termina alla scadenza del termine indicato, senza necessità di alcuna comunicazione da parte del datore o del lavoratore.

Se il contratto a termine prevede il periodo di prova, le parti possono recedere liberamente durante tale periodo, senza specificare alcuna motivazione. Se il periodo di prova non è previsto oppure è già trascorso, il licenziamento o le dimissioni devono avvenire per giusta causa (ossia se si è verificato un fatto tanto grave da impedirne la prosecuzione).

Il lavoratore può richiedere un risarcimento del danno in caso di licenziamento senza giusta causa prima del termine stabilito dal contratto. Il risarcimento è pari alla somma di tutte le retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza prevista.

Anche le dimissioni senza giusta causa possono comportare il risarcimento dei danni a favore del datore di lavoro, ossia la trattenuta nella busta paga del dipendente.

Datore di lavoro e lavoratore possono concordare l’interruzione anticipata anche in assenza di giusta causa.

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